Statuto Associazione The Best Show Catanzaro
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CULTURALE E DI INTRATTENIMENTO The Best Show – L’arte dello Spettacolo
Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art.1
E' costituita l'associazione sportivo dilettantistica culturale e di intrattenimento denominata:
The Best Show – L’arte dello Spettacolo
L'Associazione ha durata illimitata, ha sede legale in Catanzaro alla Via Broussard n° 13, ma potrà aprire sedi operative o di rappresentanza ovunque sia ravvisata la necessità.
Art. 2
L'Associazione non persegue scopi di lucro.
Art.3
L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura dello spettacolo in ogni sua forma, oltre a promuovere attività ludiche, didattiche e sportive ispirando la sua attività ai valori sociali e democratici. L’associazione si pone come mezzo di intrattenimento per la collettività
In particolare l'Associazione si propone di:
I SOCI
Art. 4
I soci dell’Associazione si distinguono in:
a) soci ordinari;
b) soci onorari;
c) soci sostenitori;
d) soci fondatori.
Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettano Io Statuto e intendono partecipare all'attività associativa in modo concreto. Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.
Sono soci sostenitori le persone fisiche, gli Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all’art.3, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.
Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non sono soggetti ad iscrizione annuale.
Tutti i soci sono tenuti obbligatoriamente a tesserarsi.
Art. 5
La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.
La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea, salvo in casi eccezionali.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 6
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi;
I soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.
Art. 7
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative nei tempi stabiliti. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Potranno essere però retribuite dall’associazione le figure esterne che forniranno il loro lavoro o la loro prestazione, per gli obiettivi che l’associazione si è prefissata.
Mentre ai soci che prenderanno parte alle attività e alle manifestazioni della stessa, in modo attivo, saranno rimborsate, comunque, le spese sostenute, ed in base agli opportuni parametri, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 8
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione o quando non vengono rispettate le linee guida impartita dagli organi competenti oltre che a creare intralcio o scontro all’interno della stessa.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.
La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato, ove questi lo desideri
Art. 9
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
Titolo IlI
L'ASSEMBLEA
Art. 10
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del consiglio direttivo;
- Il collegio dei revisori.
Art. 11
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge, o in via straordinaria per problematiche urgenti.
E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 12
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative oppure tramite il sito internet o tramite e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
Art. 13
Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Il voto del Presidente in caso di parità varrà doppio.
Art. 14
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno mezz’ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 15 comma 2.
Art. 15
L’assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
E’ di competenza dell’assemblea ordinaria:
a. l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
b. l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c. la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
d. la nomina del Presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti;
e. l’approvazione dei regolamenti interni;
f. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
E’ di competenza dell’assemblea straordinaria:
a. le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione;
b. lo scioglimento dell’associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale o tramite il sito internet.
Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO, IL PRESIDENTE, IL COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 16
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, dai soci fondatori e da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea.
I 3 consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere e il segretario.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. I membri di diritto non decadono mai dalla carica tranne che per espressa volontà ovvero per palese comportamento antistatutario e la sostituzione avverrà nel rispetto della rispettiva rappresentanza.
Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo. Qualora non vi siano soci non eletti in numero sufficiente per sostituire quelli mancanti, si procederà ad indire una apposita elezione per la copertura dei posti vacanti.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario o quando ne sia fatta richiesta da due terzi dei consiglieri. Le cariche direttive sono a titolo gratuito. Verranno comunque riconosciuti i rimborsi spesa, per le spese sostenute durante la realizzazione di qualsiasi attività creata dall’associazione.
Art. 20
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare. Al Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo
Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Art. 21
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’operato del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.
Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall’assemblea ordinaria, durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
Possono essere nominati revisori anche i non soci.
Titolo V
IL PATRIMONIO
Art. 22
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da contributi spontanei della comunità, offerte libere da parte di fan dell’associazione, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E' sancita la non trasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.
Art. 23
L’Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione:
- il bilancio preventivo entro un mese dall’apertura dell’esercizio sociale;
- il conto consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 24
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’associazione deve tenere sono:
a. il libro dei soci;
b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell’assemblea;
c. il libro dei verbali e delle deliberazione del consiglio direttivo;
d. il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori;
e. il libro giornale della contabilità sociale;
f. il libro degli inventari.
Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati a cura del presidente.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.
Art. 25
Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l’assemblea dei soci in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal l'art. 15, secondo comma.
Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.
L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VI
NORME FINALI
Art. 26
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo ed alle norme del codice civile.
Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art.1
E' costituita l'associazione sportivo dilettantistica culturale e di intrattenimento denominata:
The Best Show – L’arte dello Spettacolo
L'Associazione ha durata illimitata, ha sede legale in Catanzaro alla Via Broussard n° 13, ma potrà aprire sedi operative o di rappresentanza ovunque sia ravvisata la necessità.
Art. 2
L'Associazione non persegue scopi di lucro.
Art.3
L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura dello spettacolo in ogni sua forma, oltre a promuovere attività ludiche, didattiche e sportive ispirando la sua attività ai valori sociali e democratici. L’associazione si pone come mezzo di intrattenimento per la collettività
In particolare l'Associazione si propone di:
- realizzare spettacoli teatrali, musicali e cinematografici;
- realizzare attività di teatro di strada, rappresentazioni storiche e culturali in genere;
- realizzare attività ludiche e didattiche, mostre, convegni, viaggi,manifestazioni ed eventi in genere ,forniture di servizi (e.s. servizio hostess);
- divulgare materiale bibliografico e audiovisivo anche attraverso le moderne tecnologie multimediali;
- produrre spettacoli, socialmente utili, per dare un sollievo a chi vive nella sofferenza
- organizzare eventi per persone affette da malattie o gravi disabilità
- promuovere la cultura dello spettacolo attraverso eventi di piazza;
- favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica, realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, personale qualificato, ecc.;
- portare in locali pubblici e non solo, serate a tema– concerti– cabaret
- valorizzare le tradizioni popolari e religiose;
- migliorare la conoscenza dei soci e, in generale, del pubblico su le diverse forme di spettacolo che possono essere intraprese con i relativi messaggi che queste possono trasmettere;
- favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione e di svago;
- fare da intermediazione tra: attori, personaggi famosi o dello spettacolo, compagnie, gruppi o chiunque ne faccia richiesta, per promuoverli o portarli i posti pubblici curando i loro interessi
- organizzare feste per addio al celibato/nubilato
- organizzare feste private di compleanno, battesimi, cresime, comunioni, matrimoni ed ogni altro tipo di festa
- organizzare banchetti pubblici e privati
- offrire servizi video o fotografici
- produrre materiale pubblicitario per privati, aziende, enti, comuni
- organizzare spettacoli di Lap Dance – Burlesque – Sex Show
- promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione.
- produrre oggetti e articoli nell’ambito della specificità dell’Associazione
I SOCI
Art. 4
I soci dell’Associazione si distinguono in:
a) soci ordinari;
b) soci onorari;
c) soci sostenitori;
d) soci fondatori.
Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettano Io Statuto e intendono partecipare all'attività associativa in modo concreto. Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.
Sono soci sostenitori le persone fisiche, gli Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all’art.3, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.
Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non sono soggetti ad iscrizione annuale.
Tutti i soci sono tenuti obbligatoriamente a tesserarsi.
Art. 5
La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.
La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea, salvo in casi eccezionali.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 6
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi;
I soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.
Art. 7
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative nei tempi stabiliti. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Potranno essere però retribuite dall’associazione le figure esterne che forniranno il loro lavoro o la loro prestazione, per gli obiettivi che l’associazione si è prefissata.
Mentre ai soci che prenderanno parte alle attività e alle manifestazioni della stessa, in modo attivo, saranno rimborsate, comunque, le spese sostenute, ed in base agli opportuni parametri, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 8
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione o quando non vengono rispettate le linee guida impartita dagli organi competenti oltre che a creare intralcio o scontro all’interno della stessa.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.
La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato, ove questi lo desideri
Art. 9
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
Titolo IlI
L'ASSEMBLEA
Art. 10
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del consiglio direttivo;
- Il collegio dei revisori.
Art. 11
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge, o in via straordinaria per problematiche urgenti.
E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 12
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative oppure tramite il sito internet o tramite e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
Art. 13
Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Il voto del Presidente in caso di parità varrà doppio.
Art. 14
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno mezz’ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 15 comma 2.
Art. 15
L’assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
E’ di competenza dell’assemblea ordinaria:
a. l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
b. l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c. la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
d. la nomina del Presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti;
e. l’approvazione dei regolamenti interni;
f. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
E’ di competenza dell’assemblea straordinaria:
a. le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione;
b. lo scioglimento dell’associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale o tramite il sito internet.
Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO, IL PRESIDENTE, IL COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 16
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, dai soci fondatori e da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea.
I 3 consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere e il segretario.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. I membri di diritto non decadono mai dalla carica tranne che per espressa volontà ovvero per palese comportamento antistatutario e la sostituzione avverrà nel rispetto della rispettiva rappresentanza.
Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
- stabilire annualmente il calendario delle attività associative;
- determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all’assemblea;
- fissare la data dell'assemblea;
- redigere il rendiconto annuale;
- predisporre la relazione dell'attività svolta;
- assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare sull’ammissione dei soci;
- proporre all'Assemblea l'espulsione di soci;
- stabilire le retribuzioni per le prestazioni di parti esterne
- stabilire l’ammontare del rimborso spese, dei partecipanti agli spettacoli
- formulare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo. Qualora non vi siano soci non eletti in numero sufficiente per sostituire quelli mancanti, si procederà ad indire una apposita elezione per la copertura dei posti vacanti.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario o quando ne sia fatta richiesta da due terzi dei consiglieri. Le cariche direttive sono a titolo gratuito. Verranno comunque riconosciuti i rimborsi spesa, per le spese sostenute durante la realizzazione di qualsiasi attività creata dall’associazione.
Art. 20
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare. Al Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo
Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Art. 21
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’operato del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.
Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall’assemblea ordinaria, durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
Possono essere nominati revisori anche i non soci.
Titolo V
IL PATRIMONIO
Art. 22
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da contributi spontanei della comunità, offerte libere da parte di fan dell’associazione, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E' sancita la non trasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.
Art. 23
L’Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione:
- il bilancio preventivo entro un mese dall’apertura dell’esercizio sociale;
- il conto consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 24
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’associazione deve tenere sono:
a. il libro dei soci;
b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell’assemblea;
c. il libro dei verbali e delle deliberazione del consiglio direttivo;
d. il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori;
e. il libro giornale della contabilità sociale;
f. il libro degli inventari.
Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati a cura del presidente.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.
Art. 25
Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l’assemblea dei soci in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal l'art. 15, secondo comma.
Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.
L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VI
NORME FINALI
Art. 26
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo ed alle norme del codice civile.